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Statuto


A.C.T.I. LAUS

Associazione Viaggiatori Itineranti

STATUTO

 

1 – E’ costituita un’Associazione denominata A.C.T.I. LAUS – Associazione Viaggiatori Itineranti (in

breve A.C.T.I. LAUS), nello spirito della Costituzione Repubblicana.

L’A.C.T.I. LAUS è un’Associazione ONLUS di sola “utilità sociale” e senza fini di lucro.

 

2 – L’Associazione è un centro permanente di vita associativa volontaria e democratica, disciplinata dal

presente statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti della Legge No. 266/1991, della Legge Regionale

No. 22/1993, del DL. No. 460/1997 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti

senza fini di lucro di utilità sociale.

La sua durata è fissata fino al 2050.

 

3 – L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità di promozione e valorizzazione del turismo,

del patrimonio monumentale ed ambientale, di difesa dell’ambiente e della natura, di promozione di

attività ricreative e culturali per lo sviluppo della solidarietà sociale.

A tal fine potrà:

• promuovere e favorire i viaggi ed il campeggio quali attività di turismo sportivo e sociale;

• organizzare raduni, manifestazioni, conferenze, pubblicazioni, studi, proiezioni ed altre

iniziative;

• collaborare alla tutela ed all’educazione per il corretto godimento di beni storici, monumentali,

della natura e dell’ambiente;

• ottenere facilitazioni per il campeggio e per il turismo, per l’acquisto di oggetti e servizi

turistici per i soci e più in generale per tutti i cittadini.

 

4 – L’Associazione può aderire ad Associazioni ed Enti a carattere Regionale, Nazionale, Europeo con

finalità analoghe a quelle dell’articolo 3 del presente statuto.

 

5 – Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto

18 anni di età, che dichiarino di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione e che si impegnino a

realizzarle.

 

6 – Per aderire all’Associazione di deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente

Nome, Cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, la dichiarazione di condividere le

finalità dell’Associazione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda delibera l’ammissione a

maggioranza.

In caso di diniego è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo che si deve pronunciare entro 30 giorni.

 

7 – il Socio al momento dell’iscrizione riceverà la tessera sociale.

Tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, partecipano a pieno titolo e liberamente

alla vita associativa ed a tutte le attività ed iniziative dell’Associazione.

I Soci devono provvedere al pagamento della quota associativa annuale, attenersi allo statuto ed alle

deliberazioni degli organi sociali, impegnarsi a prestare la propria attività personale in modo spontaneo

e gratuito.

 

8 – La qualifica di Socio si perde:

• per dimissioni;

• per decesso;

• per radiazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto con lettera raccomandata oppure con notifica a

mano al Consiglio Direttivo.

La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo per inosservanza dello statuto, delle deliberazioni

degli organi sociali, per mancato pagamento delle quote sociali o per gravi motivi.

La radiazione, deliberata con motivazione dal Consiglio Direttivo a maggioranza, deve essere comunicata

per iscritto all’interessato. E’ ammesso il ricorso, in questo caso l’efficacia della radiazione rimane

sospesa, il Consiglio Direttivo delibera definitivamente entro 30 giorni.

 

9 – Gli organi dell’ACTI LAUS sono:

• l’Assemblea dei Soci;

• il Consiglio Direttivo;

• il Presidente;

• Il Vicepresidente;

• Il Revisore dei Conti.

 

10 - L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci

regolarmente iscritti all’ACTI LAUS. .

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero dal Vicepresidente del Consiglio

Direttivo (successivamente indicati come Presidente e Vicepresidente).

Le assemblee devono essere convocate con avviso scritto da recapitare a casa dei Soci contenente

l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione in prima e seconda convocazione, l’elenco degli

argomenti da trattare.

 

11 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente a seguito di delibera del

Consiglio Direttivo stesso due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne sia

fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, o per delibere concernenti le modifiche statutarie.

 

12 – L’Assemblea:

• provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;

• approva il bilancio preventivo ed il programma delle attività dell’Associazione;

• approva il bilancio consuntivo entro il 30/4 di ogni anno;

• delibera le modifiche al presente statuto;

• delibera sull’eventuale destinazione degli avanzi di destinazione durante la vita dell’Associazione

stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;

• delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 

13 - L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei

Soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita

qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Il Socio puo’ delegare in forma scritta un altro Socio per rappresentarlo nell’Assemblea.

Un Socio non può partecipare all’Assemblea con più di due deleghe oltre alla propria.

 

14 – L’Assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti. Dell’Assemblea deve essere redatto un

verbale a cura di un Socio nominato dall’Assemblea stessa con l’incarico di Segretario verbalizzante,

che lo firmerà unitamente al Presidente.

Le delibere dell’Assemblea devono essere riportate nel verbale.

I verbali dell’assemblea devono essere conservati a cura del Presidente in un apposito raccoglitore.

 

15 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti eletti

dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.

 

16 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne sia fatta

richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sempre a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi

presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà

sottoscritto da tutti i presenti.

Un Consigliere avrà l’incarico sia di predisporre il verbale sia della sua tenuta.

 

17 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente l’importo della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può attribuire e revocare incarichi ai consiglieri in ordine alle attività

dell’Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

 

18 – Il componente del Consiglio Direttivo che diserta le sedute per tre volte consecutive senza

giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dall’incarico.

In caso di decesso o decadenza di un componente, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua surroga,

convocando prima possibile l’Assemblea per provvedere alla ratifica o nuova nomina.

 

19 –Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, nella prima

seduta convocata dal Presidente uscente o dal più anziano di età tra gli eletti.

L’Assemblea con il voto favorevole della metà più uno dei Soci può revocare il Presidente nel corso del

suo mandato.

Nel caso resterà in carica il Vicepresidente che convocherà il Consiglio Direttivo per provvedere alla

nomina del nuovo Presidente.

 

20 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, può compiere tutti gli atti non

espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo per il raggiungimento

dei fini statutari.

Il Presidente in particolare:

• convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

• presiede l’Assemblea dei Soci,

• è responsabile della compilazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne cura la

conservazione;

• vigila sui beni ed immobili e ne cura l’inventario;

• può aprire conti correnti bancari o postali intestati all’Associazione

 

21 – Il Vicepresidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima

seduta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito

all’esercizio delle proprie funzioni.

 

22 – i Revisori dei Conti, in numero di tre sono eletti dall’Assemblea.

Restano in carica tre anni come il Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

I Revisori redigono annualmente per l’Assemblea una relazione sul Bilancio preventivo e consuntivo

presentato dal Consiglio Direttivo.

Ai Revisori dei Conti è affidata la verifica della corretta amministrazione dell’Associazione.

 

23- tutte le cariche sociali sono completamente gratuite, possono essere rimborsate esclusivamente le

sole spese vive inerenti l’espletamento dell’incarico.

 

24 –il patrimonio è costituito:

• dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

• da eventuale fondi di riserva costituiti con l’eccedenze di bilancio;

• da eventuali contributi, donazioni, lasciti.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario.

 

25 –per realizzare le finalità sociali l’Associazione si avvale:

delle quote associative;

• da contribuzioni di Soci, di cittadini, Enti Pubblici e privati, Associazioni;

• da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;

• dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

• dalla gestione di servizi od attività.

Le quote associative versate non sono rimborsabili in nessun caso.

 

26 – L’esercizio sociale parte il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione di tutti i soci, almeno

dieci giorni prima dell’Assemblea convocata per la loro approvazione.

 

27 – All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque

denominati nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili, o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle

attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

 

28 – Alla data del 31 dicembre 2050 ovvero in caso di scioglimento anticipato dell’Associazione per

qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi identiche finalità

o in beneficenza.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dai tre quarti dell’Assemblea straordinaria dei

Soci all’uopo convocata, che è da ritenersi valida solo in presenza di almeno la metà più uno dei Soci, sia

in prima che in seconda convocazione.

 

29 – Per quanto non previsto nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei soci

presenti oppure è necessario riferirsi alle norme contenute nel Codice Civile, in materia di Enti.

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